Comunione e rispetto degli altrui diritti d’uso – nuova conferma dalla Cassazione
Comunione e rispetto degli altrui diritti d’uso – nuova conferma dalla Cassazione

Comunione e rispetto degli altrui diritti d’uso – nuova conferma dalla Cassazione

In tema di condomìni e di comproprietà le violazioni al diritto sono sempre all’ordine del giorno.

Se è vero che ogni comproprietario ha il diritto di trarre dal bene oggetto di comunione un’utilità maggiore e più intensa rispetto agli altri è anche vero che questo diritto ha delle limitazioni. La Cassazione con l’ordinanza del 15 settembre 2021 nr. 24937 torna a precisare che il diritto di ogni comunista di trarre dal bene il maggior godimento possibile non può in nessun caso alterare la destinazione del bene o compromettere, limitandolo, il diritto al pari uso da parte degli altri comproprietari. Sottolinea, la Corte, che

l’uso del singolo comproprietario può ritenersi consentito solo ove l’utilità aggiuntiva non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che questo uso non crei servitù a carico del bene.

Il caso sottoposto alla Corte prendeva spunto da una strada privata in cui, però, gravava una servitù d’uso pubblico. La strada, quindi, veniva utilizzata non solo per il transito, ma anche per il parcheggio, seppur privata. Ciò ha fatto sì che uno dei comproprietari tentasse di trasformare un proprio immobile in parcheggio con uscita sulla strada. Tale trasformazione avrebbe, non solo modificato alcune parti comuni dello stabile, ma avrebbe anche limitato la possibilità degli altri comproprietari di utilizzare i lati della strada come parcheggio in quanto avrebbe costituito un passo carrabile. Dopo alterne vicende in primo grado e in secondo grado che vedevano confermata la costante giurisprudenza che vieta di alterare la destinazione del bene comune o comprimere il diritto al pari uso da parte degli altri comproprietari si è giunti in Cassazione. La quale, con ordinanza, ha confermato la sentenza di secondo grado ribadendo che anche in presenza di valide autorizzazioni statali mai un comproprietario può violare l’art. 1102 c.c. sopprimendo il pari diritto degli altri proprietari di usufruire del bene o modificando la destinazione d’uso del medesimo bene.

Decisione conforme ad innumerevoli precedenti come la n. 7156 del 2004, la n. 21953 del 2013 e la 13213 del 2019.

 

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