Contratto di convivenza

La L. 20/05/2016, n. 76 riconosce e regolamenta, nella sua seconda parte, i conviventi di fatto, creando un istituto giuridico equiparato al matrimonio ed alla unione civile. Inoltre la legge disciplina il contratto di convivenza, regolarizzandone forma e contenuti.

“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”

Così facendo il legislatore ha regolamentato la cd. “convivenza more uxorio”, che si sta affiancando il modo sempre più deciso al rapporto matrimoniale.

Il contratto di convivenza è quel contratto attraverso il quale due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

I requisiti di fatto per la stipula di un valido contratto di convivenza sono quelli individuati dal comma 57 della legge citata.

Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza di un legame tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell’inizio della convivenza. Quindi la dichiarazione anagrafica è “semplicemente” l’elemento probatorio per eccellenza, ma non il presupposto, ma resta necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale) e la sua risoluzione, richiede la forma scrittaa pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente.

Tale attività implica notevoli problematiche ove uno dei conviventi non ha ancora ottenuto un permesso di soggiorno. Infatti, questo particolare passaggio è sfuggito alla legge lasciando una lacuna che allo stato crea innumerevoli problematiche. Tuttavia vi sono innumerevoli sentenze che hanno imposto ai comuni l’iscrizione del contratto di convivenza anche in assenza del permesso di soggiorno, ove vi siano particolari circostanza.

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3 commenti

  1. murilo cristiano

    Oi Leandro,

    Eu e minha namorada somos brasileiros.

    Minha namorada estará indo para italia tirar sua cidadania daqui a 1 mês.

    Queremos saber como funciona e quanto custa para emitirmos o Contratto di Convivenza. Queremos obter esse documento para podermos solicitar o meu permesso di soggiorno.

    1. Ciao, ho bisogno di avere più dettagli. La materia è un pò complessa e ogni caso è unico. I contratti di convivenza e i permessi di soggiorno sono molto personali e riguardano anche la storia dei richiedenti. Ti lascio la mia e-mail così puoi scrivermi nel dettaglio la vostra storia e potrò consigliarti al meglio. avvleandrograsso@gmail.com
      Grazie per averci contattato.

      Olá, preciso de mais detalhes. O assunto é um pouco complexo e cada caso é único. Os contratos de coabitação e as autorizações de residência são muito pessoais e dizem respeito também à história dos requerentes. Vou deixar-te o meu e-mail para que me escrevas a tua história detalhadamente e te possa aconselhar da melhor forma. avvleandrograsso@gmail.com

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