Separazione e Divorzio

Ogni caso è unico e necessita di una valutazione specifica

ogni storia è una storia a sé.

Nei processi di separazione e di divorzio si ha la necessità di una tutela personalizzata e di un avvocato specializzato.

La materia del diritto di famiglia è enorme e in costante evoluzione, questo articolo è solo una breve guida per comprendere la materia.
La separazione è il primo passo obbligatorio verso il divorzio.
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, teoricamente la separazione sospende gli effetti del matrimonio ciò in quanto, in Italia, la separazione è quel momento intermedio di ponderazione che può portare o a una riconciliazione o al successivo divorzio. La separazione, quindi, è una situazione teoricamente temporanea che incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Infatti, intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione può essere:

– legale: si ha nel momento in cui si chiede l’intervento di un giudice e può essere consensuale o giudiziale e va a regolarizzare i rapporti economici tra i coniugi, il mantenimento, l’affidamento dei figli etc.;

– di fatto: non comporta l’intervento di un giudice. È quando, semplicemente, i due coniugi non vivono più insieme.

Dalla separazione, per chiedere il divorzio, si deve attendere un termine intermedio di sei mesi se è stata consensuale o di un anno se è stata giudiziale.
In via eccezionale è possibile divorziare anche senza la separazione in caso di mancata consumazione del matrimonio o di condanna per reati molto gravi.

Non è obbligatorio, ovviamente, procedere al divorzio o alla riconciliazione.

La separazione si chiama consensuale quando prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che arrivano a un accordo.

Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da entrambe ma può anche essere successivo, nel senso che la separazione può partire come giudiziale, con istanza di una parte, e poi diventare consensuale successivamente.

La separazione giudiziale è il procedimento volto ad ottenere una sentenza di separazione, che non fa venire meno lo status di coniuge, come detto, ma incide sugli obblighi del matrimonio.

Resistono, eventualmente, obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

La separazione giudiziale, secondo il codice civile, si può avere su istanza di parte per svariati motivi.

Il processo inizia con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo nel quale avevano l’ultima residenza i coniugi.

Il Presidente del Tribunale  fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi, decreto che dovrà poi essere notificare al convenuto.

Nell’ambito del processo di separazione personale dei coniugi il giudice può decidere su:

  • addebito della separazione
  • mantenimento del coniuge
  • affidamento dei figli e il loro mantenimento
  • assegnazione della casa coniugale

 

L’addebito

Nel procedimento per separazione giudiziale è possibile chiedere al giudice una pronuncia di addebito, se uno dei coniugi ha commesso determinate violazioni ai doveri matrimoniali, specificamente individuati dalla legge (art. 143 c.c.) sono il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale o materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione.  Non basta però la condotta contraria ai doveri matrimoniali, occorre che ci sia un nesso di causalità con il fallimento del matrimonio stesso.

 

Il mantenimento

Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento quando non abbia adeguati redditi propri, o disponga di un reddito che non gli permette di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio (art. 156 c.c.).

Anche la capacità lavorativa dei rispettivi coniugi dovrà essere valutata in concreto, tenendo conto dell’età, della professionalità e delle circostanze attuali.

I criteri, individuati dalla giurisprudenza nel tempo, per accertare il diritto al mantenimento di un coniuge nei confronti dell’altro sono:

  • l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, basandosi sul tenore di vita goduto e sulle aspettative future di tenore di vita
  • il criterio equitativo
  • il divario reddituale attuale

ma possono intercorrere anche altri fattori

L’affidamento e il mantenimento dei figli

La legge e i tribunali tutelano sempre il diritto alla bigenitorialità dei minori. L’art. 337 ter c.c. sancisce che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Quindi si fa sempre prima riferimento all’affidamento condiviso e solo in casi eccezionali all’affidamento esclusivo.

Il contributo al mantenimento dei figli è proporzionale al reddito del genitore.

La corresponsione di un assegno periodico è determinata considerando:

  • le esigenze attuali del figlio
  • il tenore di vita goduto dal figlio durante convivenza con entrambi i genitori
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • le risorse economiche di entrambi i genitori
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore.

Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione dell’abitazione familiare è finalizzata alla tutela dei figli, pertanto in genere si fa luogo ad assegnazione quando:

  • ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti
  • per consentire ai figli di continuare ad usufruire della casa familiare

 

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