La risarcibilità delle persone diverse dal soggetto leso
La risarcibilità delle persone diverse dal soggetto leso

La risarcibilità delle persone diverse dal soggetto leso

Quando un soggetto viene leso in un suo diritto e subisce dei danni, ovviamente, scaturisce l’obbligo del responsabile al risarcimento degli stessi. Per esempio, nel caso di mal malpractice in campo medico. Sull’argomento la giurisprudenza è divenuta abbastanza costante e dettagliata, ma resta un campo molto variabile e di nuova evoluzione; quello del risarcimento dei soggetti terzi.

I soggetti coinvolti in una lesione sono, in genere, il soggetto leso e chi ha provocato la lesione, tuttavia le conseguenze di una lesione si riverberano, spesso, anche su soggetti terzi. Per esempio nel caso di perdita di rapporto parentale e il settore assicurativo ha ampie testimoniante e una giurisprudenza ricca di casi. Nel settore medico, invece, restano degli spazzi vuoti che l’evoluzione sta riempiendo.

L’ampliamento della clausola di buona fede ha condotto alla dilazione degli effetti protettivi degli obblighi contrattuali fino ad estendere i terzi qualificati.

Si parla, in questi casi, di contratti con effetti protettivi a favore del terzo, dove il terzo anche se non è parte contrattuale, comunque subisce gli effetti del contratto. Nel settore della risarcibilità da lesioni questo effetto estensivo della protezione contrattuale prende il nome di danno da rimbalzo dove il danno non ha natura economica. Tale danno è stato legittimato dalla Suprema Corte nel caso dei danni arrecati alla gestante. Infatti non v’è dubbio che nel caso di un parto vi sono interessi che si estendono non solo tra la gestante e la struttura sanitaria, i due soggetti del contratto, ma coinvolgono anche il padre, che nel contratto non prende parte. Questo perché tutti gli elementi contrattuali, che compongono il contratto tra la gestante e la struttura, coincidono perfettamente nel terzo. Non solo il padre, ma l’intero nucleo familiare. Tale ampliamento è stato fondato sull’art. 8 della CEDU e sulla lettura degli art. 29 e 30 della Cost.

Questa estensione dei danni risarcibili è da prendere in considerazione anche in tutti i casi in cui gli interessi dei terzi coincidono con quello della persona lesa. Per esempio, nel caso in cui un soggetto si sottopone ad intervento per migliorare, specificamente, la possibilità di avere figli e per errore medico finisce sterile non v’è dubbio che anche la moglie dell’uomo subisce dei danni e non v’è dubbio che gli elementi essenziali del contratto siano identici anche nella moglie, terza rispetto al contratto.

Ogni caso è un unicum e vi consigliamo, sempre, di rivolgervi a un professionista esperto per avere una dettagliata consulenza in questo campo in costante evoluzione.

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