Trasferimento di diritti reali immobiliari negli accordi di separazione e divorzio
Trasferimento di diritti reali immobiliari negli accordi di separazione e divorzio

Trasferimento di diritti reali immobiliari negli accordi di separazione e divorzio

Gli avvocati dello studio Legale Grasso nell’ottica di velocizzare e semplificare le procedure di separazione e dovorzio abbattendo le possibilità di contrasti e ripensamenti, spesso costruisce gli accordi di separazione come veri e proprio contratti completi di tutti gli elementi anche solo possibilmente influenti nella vita post separazione. Tuttavia gli accordi di separazione hanno dei limiti che la giurisprudenza e l’evoluzione della materia stanno abbattendo, come il caso dei trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Spesso negli accordi di separazione si stabiliscono clausole attinenti agli immobili, il trasferimento, una nuda proprietà o un usufrutto. Tali accordi che attengono a diritti reali venivano intesi dalla giurisprudenza come accordi aventi natura esclusivamente obbligatoria e non a efficacia reale.

Tuttavia con una recente sentenza si è confermato ciò che già da tempo serpeggiava nella giurisprudenza e nella dottrina.

La sentenza del 29 luglio 2021 nr. 21761 della Cassazione a Sezioni Unite afferma che:

Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (in presenza di figli) o dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 comma 1-bis della L. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Cioè si apre la possibilità per i coniugi di inserire negli accordi di separazione, consensuale o divorzio congiunto, clausole che trasferiscono diritti reali immobiliari aventi efficacia reale. Tralasciando le varie questioni giuridiche estremamente interessanti, ma di complessa analisi in questa sede, veniamo alle possibilità concrete aperte dalla massima ut supra riportata.

Il verbale di udienza di comparazione dei coniugi ha valore di atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale qualificato, il cancelliere e ciò fa si che i trasferimenti immobiliari ivi riportati siano trascrivibili ex art. 2657 c.c. e soggetti alla disciplina della L. 52 del 1985 facilitando e velocizzando le vicende attinenti agli immobili oggetto di contrasto nei procedimenti di separazione e divorzio.

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